L'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 sono state pubblicate le linee guida sulla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili. La legislazione unica semplificherà la burocrazia e stabilizzerà gli incentivi. Dal prossimo 3 ottobre, entrata in vigore, bisogna attenersi alle linee guida nazionali .

Con queste linee guida si vuole semplificare le procedure per la realizzazione di impianti e soluzioni domestiche green.

Le Regioni dovranno dunque adeguare le proprie regolamentazioni, agevolando in tal modo il lavoro degli operatori di settore e contribuendo all'incentivazione della Green Economy.
Tra gli obiettivi principali delle linee guida, realizzate in attuazione della direttiva europea 2001/77/CE, c'è quello della semplificazione delle procedure autorizzative inerenti l'installazione degli impianti, per favorire gli investimenti coniugando le esigenze di crescita e il rispetto dell'Ambiente.

L’introduzione delle nuove linee guida dovrà infatti risolvere i conflitti di competenza tra Stato, Regioni ed enti locali in materia autorizzativa: l’autorizzazione unica, rilasciata – da parte della Provincia o della Regione – dovrà comunque essere subordinata al rispetto delle normative in vigore in ambito paesaggistico, ambientale e delle regole poste a tutela del patrimonio culturale e senza trascurare le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Quindi, sarà sufficiente presentare una DIA per i piccoli impianti con capacità inferiore ai limiti fissati dalla Tabella A allegata al Decreto (ossia che non superino il tetto di 60 kW per l’eolico, 20 kW per il fotovoltaico, 100 kW per l’idroelettrico, 1000 kW per quelli a biomassa), mentre per quelli che vengono definiti impianti minori (minieolici, fotovoltaici architettonicamente integrati) basterà una comunicazione di inizio lavori inviata preventivamente al sindaco del comune in cui sarà effettuata la realizzazione.

L'attesa è che le nuove regole possano concretamente rendere più snelli i processi attualmente bloccati da differenze di gestione burocratica e problemi formali, soprattutto quando si intravedono all’orizzonte nuove opportunità dal punto di vista finanziario: a beneficio delle nuove realizzazioni, oltre agli auspicati snellimenti burocratici, è infatti in arrivo nuova linfa – in termini di risorse finanziarie – data dall’accordo siglato tra la Banca Europea degli Investimenti e Unicredit Leasing, nella cui disponibilità sono giunte risorse per complessivi 200 milioni di euro, da destinare al sostegno di nuovi progetti varati dalle piccole e emdie imprese italiane nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Le nuove Linee guida non valgono per gli impianti offshore, per i quali l'autorizzazione deve essere rilasciata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti il ministero dello Sviluppo Economico e quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

I principali contenuti delle linee guida sono i seguenti:
1) Sono delineate le regole per la trasparenza amministrativa dell’iter di autorizzazione e sono declinati i principi di pari condizioni e trasparenza nell’accesso al mercato dell’energia;
2) Sono individuate modalità per il monitoraggio delle realizzazioni e l’informazione ai cittadini;
3) È regolamentata l’autorizzazione delle infrastrutture connesse e, in particolare, delle reti elettriche;
4) Sono individuate, fonte per fonte, le tipologie di impianto e le modalità di installazione che consento l’accesso alle procedure semplificate (denuncia di inizio attività e attività edilizia libera);
5) Sono individuati i contenuti delle istanze, le modalità di avvio e svolgimento del procedimento unico di autorizzazione;
6) Sono predeterminati i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici (per cui è stato sviluppato un allegato ad hoc);
7) Sono dettate modalità per coniugare esigenze di sviluppo del settore e tutela del territorio: eventuali aree non idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili possono essere individuate dalle Regioni esclusivamente nell’ambito dei provvedimenti con cui esse fissano gli strumenti e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili.