Con l'autocertificazione viene esonerato il DL da redigere il DVR?

L'AUTOCERTIFICAZIONE (PER AZIENDE FINO A 10 DIPENDENTI)DELLA VALUTAZIONE DI RISCHI NON ESONERA IL DATORE DI LAVORO DAL PREDISPORRE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR).

 

E' quanto chiarito dala Cassazione Penale, Sezione III, con la sentenza n° 23968 del 15 giugno 2011.

 

Infatti, se è vero che l'Art.4 c.11 del D.Lgs. 626/94 stabilisce che il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, perchè può autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi, la Corte di Cassazione, nel motivare la condanna di un Datore di Lavoro, ha però commentato che:

 

<< ... ciò non esonera anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a particolari rischi, anche nella scelta delle attrezzature e delle sostanze o dei preparati chimici  impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro >>. 

 

Filippo Macaluso


Autocertificazione, solo fino al 30 giugno 2012

Cosa prevede la legge

L’Articolo 29 D.Lgs 81/08 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi ( DVR ), precisa che i datori di lavoro di aziende fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Sempre nello stesso articolo si trova la scadenza per poter usufruire dell’autocertificazione nelle aziende fino a 10 lavoratori, ovvero 18 mesi dalla  data di entrata in vigore delle procedure standardizzate sopra menzionate, e comunque non oltre il 30.06.2012.

 

Cos’è accaduto

Le procedure standardizzate ad oggi non sono state elaborate e, in ogni modo, non recepite con Decreto dei Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, come previsto dalla normativa.

 

In sostanza

L’assenza di procedure standardizzate da adottare alla data del 01.07.2012 obbligherà tutti i Datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, a cestinare la propria autocertificazione per sostituirla con il Documento di Valutazione dei Rischi DVR.

 

Tre possibili scenari al primo luglio 2012

  1. IL MINISTERO PROROGA: tutti i Datori di lavoro che occupano fino 10 lavoratori potranno ancora usufruire dell’autocertificazione per dare tempo alla Commissione di elaborare le procedure.
  2. IL MINISTERO APPROVA LE PROCEDURE: tutti i Datori di lavoro che occupano fino 10 lavoratori dovranno rivedere la propria documentazione alla luce delle procedure emanate.
  3. NESSUNA PROROGA e NESSUNA PROCEDURA RECEPITA: tutti i Datori di lavoro che occupano fino 10 lavoratori dovranno elaborare il Documento di valutazione dei Rischi DVR