Mancata formazione, artt. 36 e 37

Cassazione Penale Sezione IV

- Sentenza n. 21284 del 17 maggio 2013 (u. p. 12 febbraio 2013)Pres. Brusco, Est. Vitelli Casella, P.M. Delehaye, Ric. C.A. e R.A..

di F. Macaluso

 

Individuate ancora le responsabilità del datore di lavoro e del RSPP per la mancata formazione prevista dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

 

La sentenza mette ulteriormente in evidenza l’importanza della formazione e l'addestramento dei lavoratori che utlizzano attrezzature specifiche.

 

La Corte di Cassazione ha confermata la sentenza di condanna inflitta nei gradi inferiori di giudizio sia al Presidente di una cooperativa sia al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell’azienda, ritenuti responsabili di un infortunio mortale occorso ad un operaio durante i lavori boschivi di abbattimento di un albero di pino mediante l’uso di una motosega.

 

Al Presidente della cooperativa è stata addebitata la colpa di non avere organizzato i corsi di formazione e addestramento dei neoassunti che avrebbero richiesto l’impiego di risorse finanziarie e la riduzione delle ore di lavoro attivo mentre al RSPP è stato imputato l’inadempimento a siffatto obbligo rientrante nelle proprie mansioni.