Divieto di fumo, come misura di prevenzione nei luoghi di lavoro

La Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, riporta al punto 2 “ . . . . Il divieto di fumare applicato non solo nei luoghi di lavoro pubblici ma anche in quelli privati che siano aperti al pubblico o agli utenti. Tale divieto viene esteso agli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E’ infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo."

L'esposizione passiva al fumo derivante dalla combustione del tabacco è un fattore di rischio cancerogeno accertato e viene considerato un fattore di rischio lavorativo se presente nei luoghi di lavoro.

Da ciò deriva l'obbligo per datore di lavoro, dirigenti e preposti, di attuare tutti gli interventi preventivi previsti dalla normativa vigente: effettuazione della valutazione del rischio da fumo passivo (art. 28 comma 1 e art. 223 del D.Lgs. 81/2008) quale agente cancerogeno, e adozione di misure generali di prevenzione primaria finalizzate alla eliminazione del rischio.

Alla luce della normativa e della giurisprudenza, nei luoghi di lavoro, dove sono presenti dei lavoratori,  legittimo  il divieto di fumo.

Inoltre, negli eventuali locali riservati ai fumatori (presenti ad es. nei: bar, ristoranti, sale di intrattenimento, bingo, altro..) non possono essere svolte attività lavorative da personale dipendente, anche se saltuarie.

Al punto 4 della Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 si riporta che per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui formalmente delegato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali e agli agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In particolare, per quanto riguarda i locali privati, ai soggetti responsabili della struttura o alla persona incaricata ricadono gli obblighi di:

  1. richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
  2. segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori ai pubblici ufficiali e agli agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione. 

E’ loro cura inoltre esporre nei locali in cui vige il divieto cartelli di divieto di fumo in maniera visibile. 

Sul cartello indicante il divieto di fumo ci deve essere la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle seguenti indicazioni:

a) norma che impone il divieto (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51);

b) sanzioni applicabili;

c) soggetto/i incaricato/i di vigilare sull’osservanza del divieto di fumo;

d) autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.

La sanzione, stabilita dalla Legge 3/2003, per il mancato rispetto del divieto di fumo è di carattere amministrativo. Oltre a tale sanzione, al lavoratore che trasgredisce il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Per ulteriori informazioni visitate la sezione FAQ Fumo nel sito del Ministero della salute. 

Si rimanda alla sezione dedicata alla Modulistica sicurezza del nostro sito per scaricare il fac-simile di Delega ai compiti di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo.

Scrivi commento

Commenti: 0