Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: un diritto, ma anche un obbligo

di Filippo Macaluso

Si riporta uno stralcio del libro "Svolgere attivamente e con efficacia il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza", autore: Filippo Macaluso

Con il D.Lgs.626 nel 1994 il legislatore ha istituito la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), rafforzando ancor di più, attraverso un maggior coinvolgimento dei lavoratori, un diritto previsto dalla costituzione italiana, quello dell'art. 32, nel ritenere la salvaguardia della salute dei lavoratori <<... un fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività...>>.

Il legislatore, pur riconoscendo l’importante ruolo che ha avuto la rappresentanza sindacale, grazie all'art. 9 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), dal punto di vista della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ha voluto inserire nel sistema di gestione della sicurezza aziendale un ulteriore elemento, il terminale operativo umano dei processi lavorativi: i lavoratori.

Ai lavoratori, finalmente, un preciso riconoscimento: quello di essere una risorsa di prevenzione, non più figure passive con la sola possibilità di controllare l'applicazione delle norme di prevenzione, ma una fonte attiva nella salvaguardia della propria salute.

Un merito della comunità europea, infatti, con il recepimento della direttiva n. 391 del 1989 è stata garantita ai lavoratori, con il loro coinvolgimento, la partecipazione, che se sfruttata adeguatamente può rappresentare un modo fattivo di incidere nell'azione di prevenzione.

Un elemento fondamentale per il raggiungimento di quei livelli di sicurezza tanto auspicati da tutti.

Nel 2008 con il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile (Testo unico) il diritto alla partecipazione dei lavoratori attraverso il Rappresentante di lavoratori per la sicurezza è diventato anche un obbligo. Se con il D.Lgs. 626/94, il legislatore si limitava al riconoscimento di un diritto che, come qualsiasi diritto, è possibile rinunciare, adesso all’interno del sistema di sicurezza aziendale, con l’istituzione dei Rappresentanti territoriali o di comparto (art. 48), è divenuta una figura sempre presente in azienda.

Un obbligo per l'impresa e per il sistema di gestione della sicurezza. Chiaro l'indirizzo del legislatore di volere affermare, nella concreta attuazione del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il principio per il quale la tutela della salute è sì un diritto dell'individuo ma anche un interesse di tutti.

Filippo Macaluso

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