Valutazione del rischio chimico

La prima fase per una valutazione dei rischi è l'identificazione e la classificazione degli agenti chimici. Ciò, per individuare gli eventuali effetti sulla salute di chi può essere esposto, attraverso l'analisi dettagliata delle proprietà tossicologiche degli agenti chimici a breve, medio e lungo termine e sulla sicurezza degli operatori che manipola o utilizzano sostanze con caratteristiche fisico-chimiche d'infiammabilità, corrosività, esplosività, ecc..., e sui pericoli per l'ambiente.

La valutazione comprende l'analisi delle caratteristiche in relazione al suo utilizzo e alla sua conservazione. Sia alle condizioni ordinarie singole sia alle condizioni di un processo lavorativo in combinazione con altre sostanze.

Tutte queste caratteristiche sono facilmente ricavabili dalle schede di sicurezza (SDS (Safety Data Sheet) rese obbligatorie dal Regolamento REACH e dal Regolamento dell'Unione Europea n. 453/2010 con l'aggiornamento dell'Allegato II del REACH.

Nel concreto nella prima fase si vuole individuare gli effetti sulla salute e sulla sicurezza, legati rispettivamente ai danni (malattie professionali) contratti nel tempo e ai danni legati agli infortuni, in termini probabilistici di contrarre malattie o infortuni, valutandone in tale probabilità (rischio) l'accettabilità.

La valutazione del rischio chimico può essere distinta in tre fasi:

  1. valutazione preliminare del rischio
  2. valutazione approfondita del rischo
  3. verifica periodica del valore limite

Nella prima fase, secondo l'art. 223 comma 5, il legislatore consente di giustificare l'eventuale non necessaria ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

infatti, quando gli scenari di rischio sono chiari e ben definiti può non essere necessario approfondire ulteriormente le analisi di rischio.

Se la valutazione del rischio dimostra, in base al tipo e alla quantità dell’agente chimico, alle modalità e alla frequenza dell’esposizione che il rischio è “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” si applicano solo le misure generali di prevenzione, quali:

  • organizzazione, impianti e attrezzature e metodi di lavoro adeguati
  • riduzione numero di lavoratori esposti
  • riduzione intensità e durata dell’esposizione
  • riduzione quantitativi agenti chimici
  • misure igieniche
  • informazione e formazione

In tutti gli altri casi si devono applicare le misure specifiche di prevenzione e protezione quali:

  • Processi, attrezzature e materiali adeguati
  • Misure organizzative
  • Misure di prevenzione collettive
  • Misure di prevenzione individuali (DPI)
  • Sorveglianza sanitaria
  • Monitoraggio ambientale

Riepilogando, nella valutazione del rischio chimico si possono identificare tre fasi

Prima Fase: Identificazione dei PERICOLI

Seconda Fase: Valutazione dei RISCHI

a. Preliminare (STIMA)

b. Approfondita (misure e modelli)

Terza Fase: Monitorare nel tempo i livelli di rischio

 

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Commenti: 1
  • #1

    Susie Tenaglia (domenica, 22 gennaio 2017 11:44)


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