Per il GSE possono di nuovo presentare la domanda i privati ai quali è stata respinta la richiesta mancanza di idoneo titolo abilitativo
26/09/2010 - Nuove possibilità per i sistemi alimentati da fonti rinnovabili realizzati con Dia in conformità alle leggi regionali, anche se di potenza superiore alle soglie dell’allegato A del D.Lgs. 387/2003.
Infatti la Legge 129/2010, sulle misure urgenti in materia di energia, oltre a prorogare fino al 30 giugno 2011 l’applicazione del Conto Energia 2010, ha stabilito che gli effetti delle DIA sono
salvi a condizione che gli impianti, di potenza superiore ai limiti nazionali, entrino in esercizio entro il 17 gennaio 2011.
Rientrano in questi casi alcuni impianti, approvati in base a leggi regionali, dichiarate successivamente illegittime.
La legge 129/2010 tutela pertanto gli impianti esistenti, evitando che si creino situazioni differenziate sul territorio. Non corrono alcun rischio quelli ultimati, per i quali sia scaduto
il termine utile per eventuali impugnazioni prima della pronuncia della Corte Costituzionale.
In tutti gli altri casi vale la data del 17 gennaio 2011 come termine ultimo per l’entrata in esercizio. Gli impianti dovranno:
- risultare collegati in parallelo con il sistema elettrico;
- avere installato tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta, scambiata o ceduta con la rete;
- aver attivato i contratti di scambio e cessione dell’energia elettrica;
- aver assolto tutti gli obblighi per la regolazione dell’accesso alle reti.
Il GSE ha poi deciso che, fermo restando la necessità del rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dal DM 18/12/2008 per l’incentivazione della produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, i titolari degli impianti ai quali è stata rigettata la richiesta di qualifica corredata da Dia per mancanza di idoneo titolo abilitativo, potranno
inviare nuovamente al GSE - Divisione Operativa - Direzione Ingegneria, Unità Qualifiche Impianti, la documentazione atta a comprovare l’entrata in esercizio entro il 16 gennaio.
Nel caso in cui non si riesca a far entrare l’impianto in esercizio entro il 17 gennaio il privato potrà attivare il procedimento di autorizzazione unica, come previsto dal D.lgs 387/2003.
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