Procedure standardizzate

 

Valide per le imprese fino a 10 e facoltativamente fino a 50 lavoratori

Con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 06/12/2012, sono state recepite le procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5 e articolo 6 comma 8 lettera f) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Il documento, approvato dalla Commissione consultiva il 16 maggio 2012, individua il modello di riferimento per effettuare la valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di definire le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Sembrava che il sistema di autocertificazione fosse stato prorogato al 30 giugno 2013, in realtà il 31 gennaio 2013 una nota del Ministero del Lavoro chiarisce tutti i dubbi sorti e viene sancito e chiarito che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

In ogni caso la proroga al 31 maggio del sistema di autocertificazione, in luogo del documento di valutazione dei rischi, non ha differito l’entrata in vigore di tali procedure: infatti, tale proroga consente alle aziende coinvolte di avere il tempo necessario per abbandonare l’autocertificazione e dotarsi di un adeguato documento di valutazione dei rischi.

Le suddette procedure si applicano alle aziende che occupano fino a 10 lavoratori e facoltativamente per quelle che occupano sino a 50 dipendenti.

Cosa sono le procedure standardizzate?

Le procedure standardizzate non sono altro che un modello di riferimento per effettuare la valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, al fine di definire le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
procedure standardizzate

In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:
Passo 1: descrizione generale dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni;
Passo 2: individuazione dei pericoli presenti in azienda;
Passo 3: valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati ed identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
Passo 4: definizione del programma di miglioramento.

Chi deve o può utilizzare le procedure standardizzate?


Le procedure standardizzate si applicano alle imprese fino a 10 lavoratori (ad esclusione di quelle aziende che per particolari condizioni di rischio o di dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione ai sensi dell’art.28) e facoltativamente alle imprese fino a 50 lavoratori.

Sono escluse:

  • Le aziende fino a 10 lavoratori di cui all’articolo 31, comma 6, lettera:
    • a) aziende industriali a rischio rilevante;
    • b) centrali termoelettriche;
    • c) impianti ed installazioni nucleari;
    • d) aziende per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi, polveri e munizioni
  • Le aziende fino a 50 lavoratori di cui all’articolo 31, comma 6, lettera a), b), c), d) (indicate sopra) e :
    • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connesse alla esposizione amianto (art.29 comma 7).

Vantaggi delle procedure standardizzate

L’elaborazione del DVR secondo le procedure standardizzate permette di avere la sicurezza di aver operato secondo indicazioni normative guidate e di aver considerato tutti i rischi possibili (grazie al metodo delle check list che consente di valutare la presenza o meno di tutti i rischi posti in elenco). Infatti, come del resto dai più desiderato, le nuove procedure introducono finalmente un metodo di valutazione meno lasciato alla soggettività di chi opera la valutazione dei rischi, mettendo al sicuro (se correttamente applicate le procedure) il consulente valutatore da eventuali contestazioni in sede di ispezione. Inoltre le procedure, proprio perché semplificate e guidate, consentono di operare più velocemente, permettendo sicuramente una ottimizzazione dei tempi e dei costi conseguenti, sia per il consulente che ovviamente per il titolare dell’azienda.

 

Obblighi del datore di lavoro, valutazione dei rischi e applicabilità delle Procedure Standardizzate.

Con il decreto di stabilità, è stata prorogata la possibilità, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi art. 29 comma 5 D.Lgs 81/2008. Dal 30/06/2013 pertanto tutte le aziende dovranno redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con o senza procedure standardizzate ma in ogni caso senza l’utilizzo del sistema dell’autocertificazione. E’ però assolutamente possibile utilizzare fin da ora le procedure standardizzate, che entrano in vigore ufficialmente dal 06/02/2013.

Nello specifico, esse permettono di redigere, in quattro semplici passi, il proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) in modo coerente con quanto previsto dal testo unico della sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), al fine di:

 

  • individuare e valutare i rischi;
  • adottare le adeguate misure di prevenzione e protezione;
  • elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Ricordiamo inoltre che, se da un parte la norma impone la sostituzione dell’autocertificazione con la valutazione dei rischi, dall’altra le aziende fino a 10 dipendenti che hanno già un Documento di Valutazione redatto senza avvalersi della procedure di autocertificazione, non hanno l’obbligo di sostituirlo e redigerlo con le nuove procedure, nonostante la norma dia indirettamente una corsia preferenziale all’uso delle stesse.

 

Ammende previste in caso di omessa redazione del DVR o altre violazioni

  • per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400. La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l`esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive
  • per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da Euro 2.000 a Euro 4.000
  • per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da Euro 1.000 a Euro 2.000