Articolo 298 - Principio di specialità

1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

L’art. 298 prevede il principio di specialità fra le norme del Titolo I e quelle contenute nei Titoli successivi: se uno stesso fatto trova punizione in una delle norme sanzionatorie del Titolo I, ma contemporaneamente è punito da una o più disposizioni previste negli altri Titoli, deve trovare applicazione soltanto la disposizione speciale, cioè quella stabilita dalla norma sanzionatoria relativa alla specifica fattispecie di tutela. Si tratta di un criterio necessario per risolvere possibili conflitti riguardanti il concorso di norme, rispetto ai quali il legislatore privilegia in ogni caso, a prescindere dalla penalità, la disposizione tecnicamente speciale, che tuttavia merita alcuni approfondimenti. Se l’art. 15 del codice penale regola il principio di specialità con riguardo alla "stessa materia", l’art. 298 del Testo unico sceglie il principio di specialità come regolatore dell’intero sistema sanzionatorio, con riferimento allo "stesso fatto". Occorre, allora, chiedersi quale sia significato di "stesso fatto" utilizzato dal legislatore. In effetti, vi è da chiedersi se l’espressione scelta debba essere intesa con riferimento ad una specialità "in concreto", vale a dire nel significato proprio di «medesimo avvenimento concretamente realizzatosi», che astrattamente può essere ricondotto ad una pluralità di norme distinte, anche in assenza di una effettiva relazione di specialità fra esse, oppure, ci si debba riferire ad una specialità "in astratto", per cui lo "stesso fatto" va in realtà identificato alla luce di un raffronto tra i contenuti specifici degli obblighi di sicurezza, così come sanzionati dalle disposizioni che possono concorrere fra loro, in termini di specialità. Sul punto va senza dubbio privilegiato il concetto di specialità "in astratto", perché idoneo a risolvere il conflitto fra fattispecie contravvenzionali diverse, pure astrattamente invocabili, e di individuare, nel raffronto necessario, la norma penale prevalente. Va poi chiarito che la classificazione della norma come generale o speciale muove, in concreto, sulla base della corretta individuazione del bene tutelato e della ampiezza e portata delle disposizioni che concorrono apparentemente fra loro. Così, la norma generale avrà sempre una portata e una estensione ben più ampia rispetto a quella speciale, di talchè se l’obbligo generale di informazione sui rischi connessi all'attività svolta (posto dall'art. 36, comma 1) è sanzionato (norma generale) dall'art. 55, comma 5, lett. c (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro), l’obbligo specifico di informazione sui rischi da atmosfere esplosive (posto dal nuovo art. 294-bis) è punito (norma speciale) dall'art. 297, comma 2 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro). Per effetto dell’art. 298, dunque, il concorso apparente fra le due disposizioni sanzionatorie si risolve con la prevalenza e l’applicazione in via esclusiva della sola norma speciale.

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Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

L'art. 299, con riferimento ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, prevede che le rispettive posizioni di garanzia gravano anche sul soggetto, che, senza una formalizzazione dello specifico ruolo nel contesto organizzativo dell’azienda, esercita in concreto e di fatto i poteri giuridici riferiti a ciascuna figura. La posizione organizzativa/operativa assunta di fatto, per il D.Lgs. n. 81/2008, è considerata titolarità nel concreto dei poteri dei rispettivi ruoli e, quindi, una responsabilità personale per le violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un'esposizione alle responsabilità penali del soggetto che, pure in assenza di una formale e valida investitura, esercita poteri e funzioni prevenzionistici all'interno della organizzazione aziendale.

Non è, quindi, il mero esercizio "di fatto", ma il più generale titolo, "giuridicamente rilevante", all'esercizio dei poteri-doveri prevenzionistici propri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, che deriva non già da un incarico formale, ma piuttosto, per l’articolo 299, dalla posizione, concretamente rivestita, di effettivo e reale "dominio" sulla capacità di intervenire a tutela della salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'organizzazione aziendale in cui operano.

Tra l'altro, va sottolineato che tali "esercenti di fatto" dei poteri direttivi non si sostituiscono ai soggetti formalmente investiti delle rispettive qualifiche, essendo titolari per diritto proprio di distinte posizioni di responsabilità.

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